Formazione obbligatoria sulla sicurezza: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni
La formazione sulla sicurezza non è una cortesia dell'azienda: è un obbligo di legge. L'articolo 37 del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata, e i contenuti e le durate sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Nel 2025 questo impianto è stato profondamente rivisto: vale la pena capire cosa cambia.
L'impianto che già conosciamo
Da anni la formazione dei lavoratori si articola in una parte generale e una parte specifica, quest'ultima proporzionata al livello di rischio dell'attività (basso, medio, alto). A questa si aggiungono la formazione di ruoli particolari — come l'RSPP, il preposto, gli addetti antincendio e primo soccorso — e l'aggiornamento periodico, che per i lavoratori è quinquennale. Un principio resta il cuore di tutto: la formazione non è un evento una tantum, ma un processo, come raccontiamo parlando di formazione continua.
La novità del nuovo Accordo (17 aprile 2025)
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito il 17 aprile 2025, riordina l'intero sistema in un testo unico e introduce una novità storica: la formazione obbligatoria del datore di lavoro. Fino a oggi il datore di lavoro non aveva un obbligo formativo generalizzato (salvo il caso in cui svolgesse direttamente i compiti di prevenzione). Con il nuovo Accordo dovrà seguire un corso base di almeno 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e in uno dedicato all'organizzazione e gestione della sicurezza.
Altri punti qualificanti:
- Aggiornamento del datore di lavoro previsto con periodicità quinquennale, di durata minima di 6 ore.
- Possibilità di erogare il corso in presenza, in videoconferenza o in e-learning, secondo le condizioni stabilite.
- Per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo dedicato ai rischi specifici del cantiere.
Le date da tenere a mente
L'Accordo prevede un periodo transitorio: fino al 24 maggio 2026 è possibile continuare a erogare i corsi secondo le regole precedenti, mentre a regime le nuove disposizioni diventano il riferimento. I datori di lavoro tenuti al nuovo corso dovranno completarlo entro i termini fissati dall'Accordo. Poiché il quadro attuativo può essere precisato da circolari e prassi regionali, conviene sempre verificare le scadenze applicabili al proprio caso con il proprio consulente o l'ente formatore.
Cosa fare in pratica
Per un'azienda, il modo più sensato di affrontare il cambiamento è fare una mappatura: chi è già formato, con quali attestati, quando scadono gli aggiornamenti, e chi — a partire dal datore di lavoro — dovrà formarsi ex novo. Da qui si costruisce un piano pluriennale che eviti sia le scadenze dimenticate sia le corse dell'ultimo minuto.
È anche l'occasione per ripensare la qualità, non solo la quantità, della formazione. Un corso rispettato negli obblighi ma vissuto come adempimento lascia poco; un percorso che usa metodi coinvolgenti — dall'esperienza pratica alla formazione gamificata dei neoassunti — trasforma le stesse ore obbligatorie in competenza reale.
In sintesi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni non è solo un aggiornamento di durate: sposta la responsabilità formativa anche in cima all'organizzazione, chiedendo al datore di lavoro di sedersi tra i banchi. È un segnale culturale importante: la sicurezza si dirige meglio quando chi decide conosce davvero ciò che chiede. Verificare le scadenze e pianificare per tempo è il modo migliore per trasformare un obbligo in un vantaggio.