Radiazioni ottiche artificiali (ROA): valutazione del rischio e protezione dei lavoratori
Saldare senza schermo, guardare un forno fusorio, lavorare accanto a un laser di marcatura: tre situazioni molto diverse che ricadono nella stessa disciplina. Le radiazioni ottiche artificiali (ROA) sono un rischio poco discusso e spesso liquidato con una riga nel DVR, eppure hanno una normativa dedicata e un metodo di valutazione preciso.
Che cosa sono le ROA
L'art. 214 del D.Lgs. 81/2008 definisce radiazioni ottiche tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda tra 100 nm e 1 mm, suddivise in:
- radiazioni ultraviolette, tra 100 e 400 nm, con le bande UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- radiazioni visibili, tra 380 e 780 nm;
- radiazioni infrarosse, tra 780 nm e 1 mm, con le regioni IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).
Sono "artificiali" quelle prodotte da sorgenti costruite dall'uomo: la radiazione solare rientra in un'altra logica di valutazione.
Coerenti e incoerenti: perché la distinzione conta
Lo stesso art. 214 definisce radiazione laser quella prodotta da un laser e radiazione non coerente qualsiasi radiazione ottica diversa da quella laser. La distinzione non è accademica: cambia il metodo di valutazione, cambiano le norme tecniche di riferimento e cambia la parte dell'Allegato XXXVII da applicare — la Parte I riguarda le sorgenti incoerenti, la Parte II le radiazioni laser.
Dove si trova il rischio
Le sorgenti più comuni negli ambienti di lavoro:
- saldatura ad arco e taglio al plasma (UV intenso, luce blu, IR);
- forni fusori, colate, vetreria e lavorazioni a caldo (IR);
- lampade germicide UV-C per sanificazione di ambienti e superfici;
- fotopolimerizzazione UV in stampa, verniciatura, odontoiatria;
- laser industriali per taglio, saldatura, marcatura;
- laser e luce pulsata (IPL) in ambito medico ed estetico;
- fototerapia e lampade diagnostiche in ambito sanitario.
Gli effetti riguardano essenzialmente occhio e cute: fotocheratite e congiuntivite da UV, danno retinico da luce blu, cataratta da IR e UV, eritema e invecchiamento cutaneo, e per esposizioni intense danno termico immediato.
Il quadro normativo
Il riferimento europeo è la direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali. In Italia è recepita nel D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo V:
- art. 213 campo di applicazione;
- art. 214 definizioni;
- art. 215 valori limite di esposizione;
- art. 216 identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi;
- art. 217 disposizioni miranti a eliminare o ridurre i rischi;
- art. 218 sorveglianza sanitaria.
Gli artt. 219 e 220 del Capo VI stabiliscono le sanzioni a carico rispettivamente di datore di lavoro e dirigente e del medico competente. Si applicano inoltre le disposizioni generali sugli agenti fisici del Capo I (artt. 180-186), tra cui l'art. 181 sulla valutazione dei rischi e l'art. 183 sui lavoratori particolarmente sensibili.
I valori limite di esposizione sono raccolti nell'Allegato XXXVII, Parte I per le radiazioni incoerenti e Parte II per quelle laser. Sono basati sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche e derivano dalle linee guida dell'ICNIRP, la commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, adottate a livello europeo come base dei limiti vincolanti sul lavoro.
La valutazione del rischio (art. 216)
L'art. 216 chiede al datore di lavoro di valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli di radiazione ottica a cui i lavoratori possono essere esposti, nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'art. 181. Non è quindi obbligatoria una misura strumentale in ogni caso: molte situazioni si risolvono con i dati del fabbricante e con calcoli o banche dati riconosciute.
La metodologia
La norma indica esplicitamente i riferimenti tecnici da rispettare:
- le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) per le radiazioni laser;
- le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti;
- in mancanza, le buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate;
- in ogni caso i dati forniti dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da direttive di prodotto.
Gli elementi da considerare
Il comma 2 elenca ciò a cui prestare particolare attenzione. Tra i punti più spesso trascurati:
- l'interazione tra radiazioni ottiche e sostanze chimiche fotosensibilizzanti presenti sul posto di lavoro;
- gli effetti indiretti: accecamento temporaneo, incendio, esplosione;
- la presenza di sorgenti multiple;
- i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili;
- l'esistenza di attrezzature alternative con emissione inferiore;
- la classificazione dei laser secondo la pertinente norma IEC e, per le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a un laser di classe 3B o 4, classificazioni analoghe.
Il comma 3 è netto: nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218. Non basta dichiarare il rischio irrilevante; occorre motivarlo e, se non lo è, documentare le misure. La valutazione ROA è quindi parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale e va aggiornata a ogni cambio di sorgente o di layout.
Classificare i laser: la norma EN 60825-1
Per le sorgenti coerenti il riferimento consolidato è la EN 60825-1 (Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: classificazione delle apparecchiature e requisiti), applicabile alle emissioni laser nell'intervallo 180 nm - 1 mm. La norma definisce le classi 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4, con requisiti crescenti di protezione, segnalazione e controllo degli accessi.
In pratica, la classe dichiarata dal fabbricante è il punto di partenza della valutazione, ma non la conclude: va verificato che l'uso reale corrisponda alle condizioni di classificazione. Un apparecchio di classe 1 può contenere al proprio interno un laser di classe 4, che diventa accessibile durante manutenzione, allineamento o taratura. È in quelle fasi che si concentra la maggior parte degli incidenti.
Le misure di protezione (art. 217)
La gerarchia è la stessa di tutti gli agenti fisici:
- sostituire o modificare la sorgente, scegliendo attrezzature con emissione inferiore a parità di risultato;
- schermare e confinare: cabine di saldatura, tendaggi opachi alle lunghezze d'onda in gioco, involucri, interblocchi sugli accessi;
- organizzare il lavoro: limitazione dei tempi di esposizione, delimitazione delle aree, riduzione del numero di persone esposte, procedure specifiche per manutenzione e allineamento;
- segnalare: le aree con sorgenti pericolose vanno identificate secondo le regole della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proteggere individualmente: occhiali e visiere con filtri adeguati alla specifica lunghezza d'onda e alla densità ottica richiesta, indumenti a copertura della cute.
Sul punto 5 vale un avvertimento pratico: un filtro efficace contro l'UV di saldatura non protegge da un laser a 1064 nm. La scelta del filtro dipende dalla sorgente, non dalla percezione soggettiva di fastidio — ed è uno dei casi in cui la formazione all'uso corretto dei DPI fa una differenza misurabile.
Sorveglianza sanitaria (art. 218)
La sorveglianza sanitaria è svolta periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. L'obiettivo è duplice: prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute e prevenire effetti a lungo termine e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione. Come per gli agenti cancerogeni e mutageni, la latenza di alcuni effetti — la cataratta, in particolare — rende la continuità del dato sanitario più importante del singolo controllo.
Tre errori da evitare
- Dichiarare il rischio irrilevante senza giustificazione. L'art. 216 comma 3 richiede che il DVR precisi le misure adottate: l'assenza di rischio va motivata, non presunta.
- Fermarsi alla classe dichiarata. Le condizioni reali di uso, la manutenzione e le sorgenti multiple possono cambiare il quadro.
- Ignorare i fotosensibilizzanti. Alcuni farmaci e alcune sostanze usate in azienda abbassano la soglia di danno: è un elemento che la norma chiede espressamente di considerare.