DUVRI e lavori in appalto: gestire i rischi da interferenza (art. 26 D.Lgs 81/08)

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Quando un'azienda affida lavori, servizi o forniture a un'impresa esterna, nello stesso luogo iniziano a convivere persone, mezzi e lavorazioni di datori di lavoro diversi. Da questa convivenza nascono i rischi da interferenza: pericoli che non appartengono a nessuna delle attività prese singolarmente, ma emergono dal loro incontro. È il caso classico dell'elettricista che lavora mentre nello stesso reparto passa un muletto, o della ditta di pulizie che opera durante la produzione. L'articolo 26 del D.Lgs 81/08 disciplina proprio questo.

Cosa chiede l'art. 26

La norma pone in capo al datore di lavoro committente — chi affida il lavoro e ha la disponibilità giuridica dei luoghi — alcuni obblighi precisi.

  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, per esempio tramite l'iscrizione alla Camera di commercio e l'autocertificazione prevista dall'allegato XVII.
  • Informazione dettagliata sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui andranno a operare e sulle misure di emergenza adottate.
  • Cooperazione e coordinamento: i datori di lavoro coinvolti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il DUVRI: cos'è e chi lo redige

Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — è il documento in cui il datore di lavoro committente individua le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. È lui a redigerlo e ad allegarlo al contratto.

Un equivoco frequente: il DUVRI non valuta i rischi propri dell'attività dell'appaltatore (di quelli risponde l'appaltatore stesso, nel proprio documento di valutazione dei rischi), ma solo i rischi che nascono dalla sovrapposizione delle attività.

Quando non serve il DUVRI

La legge prevede alcune esclusioni. Il DUVRI non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per lavori o servizi la cui durata non superi i due giorni, purché non comportino rischi particolari (come presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o gli altri rischi elencati dall'allegato XI). Anche in questi casi, però, restano gli obblighi di informazione e coordinamento.

Attenzione a un altro confine: nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV, il documento di riferimento non è il DUVRI ma il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore. È un tema che tocchiamo parlando di sicurezza nei cantieri e che vale la pena approfondire con un percorso dedicato, anche in chiave esperienziale come nell'escape room per la sicurezza in cantiere.

Costi della sicurezza e badge

Due punti pratici spesso trascurati. I costi della sicurezza necessari a eliminare i rischi da interferenza vanno indicati specificamente e non sono soggetti a ribasso d'asta: si tratta di una tutela contro la compressione della sicurezza per motivi economici. Inoltre il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento con foto, dati anagrafici e datore di lavoro.

Come renderlo un documento vivo

Il rischio più grande del DUVRI è diventare una formalità firmata e archiviata. Perché funzioni, va costruito con un sopralluogo congiunto, aggiornato quando cambiano lavorazioni o tempi, e soprattutto comunicato a chi opera sul campo. Un preposto informato, come descritto nel ruolo del preposto, è spesso l'anello che trasforma il coordinamento scritto in comportamento reale.

La gestione delle interferenze non è burocrazia: è il modo in cui aziende diverse, che per qualche giorno o per anni condividono lo stesso spazio, evitano di trasformare la reciproca presenza in un pericolo. Un DUVRI ben fatto è prima di tutto una conversazione tra datori di lavoro, messa nero su bianco.

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